3 minuti di lettura

CONTINUIAMO IL NOSTRO APPROFONDIMENTO SULL'ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI, CON UN FOCUS DEDICATO AGLI ALLERGENI SPIEGATO DA GIORGIA BARBARESCO

Allergie e intolleranze alimentari sono fenomeni in drastico aumento, si registra un’ascesa dei casi soprattutto in età infantile. Secondo dati Istat il 12,7% della popolazione italiana soffre di intolleranze o allergie”.

Passi in avanti sono stati fatti in tutto il settore alimentare, soprattutto perché la normativa ne ha resa obbligatoria la dichiarazione, tuttavia vi sono ancora alcune lacune normative che, a mio avviso, non riescono a tutelare il consumatore. Il Reg. UE 1169/2011 prevede l’obbligo di indicare tutti gli ingredienti allergenici mettendoli in evidenza rispetto al resto degli ingredienti presenti nell’elenco dell’allegato II, ma non regolamenta l’informazione nel caso di un’eventuale contaminazione.

Le aziende non sono obbligate a indicare in etichetta la potenziale presenza di tracce di allergeni (con l’utilizzo della dicitura “può contenere...”), anche se fortunatamente molti produttori lo fanno.

ALLERGIA O INTOLLERANZA ALIMENTARE?

L'allergia è una reazione immediata del sistema immunitario nei confronti di particolari proteine (allergeni) che l’organismo considera estranee. L'intolleranza è invece una reazione avversa dell'organismo verso determinati cibi.

A differenza delle allergie alimentari, questa reazione non dipende dall'attivazione anomala del sistema immunitario con i suoi anticorpi e si manifesta gradualmente e proporzionalmente alla quantità dell'alimento che viene ingerita (quasi come se l'organismo si "intossicasse"). Le intolleranze alimentari possono causare vari disturbi, soprattutto a livello gastrointestinale, dermatologico o respiratorio.

A differenza delle allergie, i sintomi non si manifestano violentemente subito dopo l'ingestione degli alimenti, ma possono insorgere col tempo.

SINTOMI

I sintomi delle Intolleranze alimentari possono essere vari: gonfiore addominale, flatulenza, afte, inappetenza o appetito eccessivo, nausea, stipsi o diarrea e digestione prolungata o difficile, ritenzione idrica, improvvisi cambiamenti di peso, iperacidità, gastrite, sindrome dell'intestino irritabile o colite, raffreddori e altre infezioni ricorrenti delle vie aeree, dermatiti, orticaria, acne e altre eruzioni cutanee, capogiri, mal di testa, sonnolenza, stanchezza cronica, ansia, insonnia e forme lievi di depressione.

I sintomi delle allergie alimentari sono invece specifici: gonfiore delle labbra e/o della lingua, orticaria, prurito e arrossamento della cute con complicazioni anche più gravi come problemi respiratori, cardiorespiratori o shock anafilattico. L’individuo allergico deve limitare il più possibile i contatti con l’alimento verso cui si è sensibilizzato perché sono sufficienti dosi minime di allergene per scatenare le allergie.

Le persone intolleranti invece, possono assumere piccole quantità dell’alimento incriminato senza sviluppare sintomi ad eccezione degli individui intolleranti al glutine (celiaci) e al solfito.

QUALI SONO GLI ALLERGENI?

Le sostanze che provocano allergia possono essere molte, tuttavia il legislatore ha individuato una lista di 14 allergeni che obbligatoriamente devono essere messi in evidenza se contenuti come ingrediente nell’alimento:

  • Cereali contenenti glutine (grano, orzo, segale, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) 
  • Crostacei e derivati 
  • Uova e derivati 
  • Pesce e derivati Arachidi e derivati 
  • Soia e derivati 
  • Latte e derivati 
  • Frutta con guscio (mandorle, nocciole, noci, anacardi, pistacchi) 
  • Sedano e derivati 
  • Senape e derivati 
  • Sesamo e derivati 
  • Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/kg o mg/l 
  • Lupini e derivati 
  • Molluschi e derivati
allergie-intolleranze-allergeni

COME DEVONO ESSERE INDICATI?

Per evitare sanzioni, come devono essere comunicati gli allergeni ai clienti? Le modalità possono essere differenti in base a come l’alimento arriva al consumatore:

  • alimenti venduti nelle confezioni originali: gli allergeni sono riportati sull’etichetta e messi in evidenza rispetto agli altri ingredienti (es. in grassetto, sottolineati, scritti in maiuscolo, evidenziati, ecc); il cliente può quindi leggere l’etichetta ed effettuare una scelta consapevole; 
  • alimenti venduti sfusi, ad esempio in gastronomia, macelleria, panificio, formaggeria: in questo caso deve essere messo a disposizione del cliente il libro degli ingredienti con gli allergeni in evidenza; 
  • alimenti somministrati, che vengono consumati direttamente in struttura: è necessario comunicarli nel menù per ciascuna pietanza, oppure indicati in cartelli messi accanto alla pietanza.
etichetta_allergeni_valsana

SENZA GLUTINE

Finora abbiamo visto i casi in cui gli allergeni devono essere indicati, ma sono regolamentati anche alcuni casi per indicare quando un alimento è privo di allergeni specifici. Quando in etichetta non c’è il glutine né tra gli ingredienti né con la dicitura “può contenere...”, non è possibile dire con certezza che è assente e non è il caso di consumarlo se si soffre di celiachia.

La dicitura in etichetta è volontaria quindi l’assenza di riferimenti al glutine tra gli ingredienti non garantisce con assoluta certezza la sicurezza dell’alimento. Il Reg. UE 828/2014 consente tuttavia alle aziende di riportare la dicitura “senza glutine” in etichetta se vi è assenza di ingredienti contenenti glutine e garanzia del processo produttivo entro limiti dei 20 mg/kg o ppm.

Per essere certi che l'alimento sia privo di glutine deve esserci almeno una di queste condizioni: dicitura "senza glutine" logo della spiga barrata indicazione del prodotto nel prontuario AIC (Associazione Italiana Celiachia).

SENZA LATTOSIO

Le regole per l’uso delle dichiarazioni riguardanti l’assenza, o la ridotta presenza, di lattosio negli alimenti non sono attualmente armonizzate a livello dell’Unione Europea. In attesa che a livello comunitario venga emanata una norma, il Ministero della Salute si è così espresso (vedi sito del Ministero della Salute):

L'indicazione "senza lattosio" può essere impiegata per latti e prodotti lattiero-caseari con un residuo di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o 100 ml. I prodotti con tale indicazione devono riportare l’indicazione “meno di ..”. La soglia indicata deve risultare comunque inferiore a 0,1 g per 100 g o 100 ml. Per fornire un'informazione precisa ai consumatori va riportata in etichetta anche una indicazione del tipo “Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio”.

L’Associazione Italiana Latto Intolleranti (AILI) ritiene tuttavia che un prodotto sia senza lattosio se contiene nella sua composizione una quantità di lattosio inferiore allo 0,01% ossia < 0.01 g / 100 g.